Per evitare di dover rispondere degli eventuali debiti del defunto oltre il valore dell’attivo caduto nella successione occorre che la accettazione sia fatta con il “beneficio dell’inventario”.
La procedura deve essere svolta entro limiti temporali precisi e si impernia sulla redazione da parte del notaio dell’inventario dei beni caduti in successione e sulla fase di liquidazione dei beni destinati al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Per le persone giuridiche diverse dalle società e per i soggetti che non hanno la piena capacità giuridica (minori, interdetti, inabilitati) o per gli enti che non hanno finalità di lucro è sempre necessaria l’accettazione beneficiata.