L’amministrazione di sostegno è uno strumento che si affianca all’interdizione e all’inabilitazione e può essere disposta a favore di qualsiasi soggetto affetto da qualche forma di handicap fisico o psichico.
Il c.d. Beneficiario potrà essere coadiuvato da un amministratore di sostegno, senza che venga meno la sua possibilità di esprimersi e di far valere la sua volontà nelle materie in cui egli sia autonomo.
L’amministratore di sostegno può essere designato, tramite il notaio, anche per il caso di una futura eventuale incapacità.
L’amministrazione di sostegno non prevede l’incapacità assoluta per il beneficiario, salvaguardandone così i diritti umani in ambito civilistico.
L’amministrazione di sostegno è anche uno strumento per far venir meno misure severe e penalizzanti come l’interdizione e l’inabilitazione, dando luogo ad un regime più flessibile.
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, oppure dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento d’amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre il ricorso per la sua nomina o a fornire comunque notizia al pubblico ministero.
Oltre che dal giudice che lo può scegliere tra le persone vicine all’interessato, l’Amministratore di sostegno può essere designato del genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. ma anche mediante designazione dello stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il notaio può fornire agli interessati ogni opportuno chiarimento ed assisterli nell’inoltro del ricorso al giudice tutelare.