A seguito della “rinuncia” da parte di un chiamato all’eredità questa può devolversi a favore di altri soggetti: per “rappresentazione” a favore dei discendenti in linea retta del defunto o dei suoi fratelli e sorelle, oppure a favore degli altri chiamati di pari grado ma non oltre il sesto grado. Dopo tale grado l’eredità si devolve a favore dello Stato.